A 5 mesi dalla partita in questione, a campionato finito e dopo che martedì era stato pubblicato un comunicato ufficiale con le decisioni del giudice sportivo in vista dell’ultima giornata, ecco finalmente l’esito del ricorso della Caivanese contro la Trilem. Il reclamo è stato respinto, per cui la classifica resta immutata, anche se in ogni caso non sarebbe cambiato nulla.
91. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAIVANESE FUTSAL – GARA REAL CAIVANESE
FUTSAL I TRILEM CASAVATORE DEL 9.11.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. La
società reclamante ha proposto, con proprio atto, appello avverso la delibera del Giudice Sportivo
Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 16.01.2014 del C.R. Campania), che ha
rigettato il reclamo proposto dalla medesima società reclamante, per presunta posizione irregolare,
agli effetti del tesseramento, dei calcettisti Arico Carmine e Florio Carlo. La tesi difensiva della
reclamante deve essere respinta. Il Giudice di prima istanza si è espresso, quanto al calcettista
Arico Carmine, regolarmente tesserato a favore della società Trilem Casavatore, da data
antecedente rispetto alla disputa della gara in esame. È stato, viceversa, omesso l’esame della
posizione, sempre ai fini del tesseramento, del calcettista Florio Carlo. Dagli accertamenti, espletati
presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, è emerso che anche il calcettista Florio Carlo è
regolarmente tesserato, a favore della società Trilem Casavatore, dall’11.10.2013 ovvero, da data
antecedente rispetto alla disputa della gara in esame. Pertanto, anche la posizione del calcettista
Florio Carlo è da considerare regolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Futsal Caivanese; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.