Traspaiono importanti novità dall'ultimo comunicato ufficiale emanato dal Comitato Regionale Campania. Procediamo con ordine. In primis si dispone ufficialmente il rinvio delle gare play out in quanto vi è un ricorso (Omnigas-Centro Aktis) in attesa di giudizio:
CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 2009/2010 GARE DI PLAY-OUT In ragione di reclami con potenziale incidenza sulle gare di play-out, le gare medesime di play-out del Campionato di Calcio a 5 Serie C1 2009/2010 avranno inizio sabato 8 maggio p.v. (il relativo programma sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di giovedì 6 maggio p.v.)
Il giudice sportivo ha emesso tre sentenze dando torto al Napoli Arpino in merito al ricorso presentato contro il Centro Aktis, rigettando la richiesta di decurtazione delle giornate di squalifica di Fabio Oliva del Marianella e "assolvendo" il calcettista del Solofra, Vincenzo Esposito:
134. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AZZURRA MARIGLIANO – GARA AZZURRA MARIGLIANO / GIUGLIANO LICOLA DEL 25.03.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente presentato, osserva: con l'atto d'impugnazione in esame, la società Azzurra Marigliano ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 93 del 22.04.2010, pag. 2329), con la quale è stato rigettato il reclamo, presentato per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Rinaldi Fabio (nato il 14.03.1988). Questa C.D.T., premesso che, nel caso in cui ad un calciatore, o calcettista, sia inflitta una squalifica a tempo determinato ed una squalifica per un numero di giornate di gara, la sanzione deve trovare esecuzione come segue: in primis, in riferimento alla squalifica del primo tipo (a tempo determinato); solo successivamente, in relazione alla squalifica per giornate di gara. Nel caso in esame, il calcettista Rinaldi Fabio è stato squalificato fino al 26.2.2010, giusta C.U. n. 67 del 28.01.2010. Indi, la squalifica per una giornata, per quarta ammonizione, doveva essere scontata dopo tale data del 26.02.2010. In effetti, il calcettista ha concluso l'espiazione della pena sportiva a suo carico, non disputando la gara del 20.03.2010, nonché risultando non inserito nella relativa distinta di gara. Perciò, rispetto alla gara di cui al reclamo, disputatasi il 25.03.2010 (ovvero, in data successiva a quella della gara, in occasione della quale egli aveva espiato la sanzione a suo carico), il calcettista Rinaldi Fabio era in posizione regolare, agli effetti disciplinari, avendo egli scontato la sanzione, per quarta ammonizione, in data 20.03.2010, in occasione della gara Giugliano Licola / Casagiove Futsal Club. P.Q.M.
DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Azzurra Marigliano; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
133. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLIVA FABIO – GARA MARIANELLA 3 SOCCER / TRILEM WONDER LINE DEL 17.04.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente presentato, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, dal referto arbitrale – che, per consolidata giurisprudenza, deve essere ritenuto fonte privilegiata di prova – si rileva che il calciatore Oliva Fabio è stato espulso, in quanto profferiva parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara, all'atto della sanzione per fallo di gioco. Inoltre, successivamente al provvedimento disciplinare, il calciatore medesimo, mentre si allontanava dal terreno di giuoco, continuava nel suo atteggiamento antisportivo. La sanzione, irrogata in prime cure a carico del calciatore Oliva Fabio, appare pertanto congrua ed adeguata, rispetto ai fatti contestati. D'altro canto, il calciatore reclamante non ha prodotto alcun elemento, idoneo a confutare quanto specificato nel rapporto arbitrale. P.Q.M.
DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dal reclamante Oliva Fabio; dispone incamerarsi la tassa reclamo,
versata nella misura ridotta di euro 65,00, stabilita in ordine ai ricorsi prodotti dai tesserati.
132. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOLOFRA FUTSAL – GARA SOLOFRA FUTSAL / MARIANELLA 3 SOCCER DEL 23.01.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l'arbitro a chiarimenti, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. In effetti, la documentazione, prodotta dalla società reclamante, si coniuga, sotto il profilo delle risultanze, con le circostanze riferite dal direttore di gara in sede di audizione. Quest'ultimo, invero, ha ritrattato quanto indicato nel proprio referto di gara. L'episodio oggetto del reclamo, obiettivamente grave, non è ascrivibile – anche a quanto dichiarato, nella richiamata sede della sua audizione, dal direttore di gara – al calcettista Esposito Vincenzo (n. 18 in distinta). L'errore nella redazione del referto arbitrale appare peraltro comprensibile e, di conseguenza, giustificabile in ragione della concitazione del momento. Questa C.D.T. ritiene, quindi, di accogliere il reclamo e, per l'effetto di revocare la squalifica, inflitta in prime cure, a carico del calciatore Esposito Vincenzo, rimandando il fascicolo al Giudice Sportivo Territoriale, al fine delle decisioni di sua competenza, in ordine anche all'individuazione del calcettista responsabile dell'aggressione ai danni dell'arbitro. P.Q.M.
DELIBERA di accogliere il reclamo proposto, annullando la sanzione inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Esposito Vincenzo; dispone la trasmissione del fascicolo, in una con la documentazione allegata dalla reclamante, al Giudice Sportivo Territoriale, per le sue consequenziali decisioni; nulla dispone
in ordine alla tassa reclamo, non versata.