Due sentenze praticamente simili emesse del giudice sportivo, due ricorsi alla Corte di Giustizia federale con esito differente. Senza contare il caso Ceccano-Napoli Vesevo. E fanno tre. Insomma, se qualcuno voleva chiarezza sulla responsabilit? oggettiva, d’ora in avanti non l’avr? pi?. Andando a rileggere quanto scritto dal giudice sportivo, infatti, colpiscono due passaggi chiari e praticamente stampati in fotocopia per Levinsson Roma-Marcianise e per Torrino-Marigliano e cio?:
A sostegno di quanto sopra vedasi la decisione adottata della C.A.F. con comunicato n?41/c del 09.03.2006 con la quale, decidendo analoga questione relativa ad una gara di serie A2, veniva riconosciuta la responsabilit? oggettiva della societ? ospitante per i casi in cui la
sospensione dell?incontro per impraticabilit? del campo fosse riconducibile al cattivo stato di
manutenzione o logoramento della copertura dell?impianto sportivo.
Quanto sopra ? il riferimento della responsabilit? oggettiva e cio?:
TORRINO-MARIGLIANO
Considerato che le societ? che partecipano al campionato di serie A ed A2 hanno l?obbligo di disputare le gare interne in un impianto al coperto che risponda ai requisiti richiesti dal
Regolamento impianti sportivi della Divisione Calcio a Cinque, rilevato che motivo della
sospensione definitiva dell?incontro deve essere ascritto al cattivo stato di manutenzione
della copertura dell?impianto che non si ? dimostrato in grado di reggere tale evento
atmosferico del quale non risulta provata l?eccezionale gravit?, si deduce che la societ?
ospitante ? responsabile ai sensi dell?art 17, co. 1 della mancata conclusione dell?incontro:
LEVINSSON-MARCIANISE
Di conseguenza, poich? la societ? BRILLANTE CALCIO A 5 non ha documentato il nesso di causalit? tra le precipitazioni e il danno arrecato alla copertura del palazzotto, limitandosi ad
allegare a titolo probatorio alcuni ritagli di quotidiani nei quali erano descritti i disagi verificatisi nella citt? di Roma per la pioggia, la responsabilit? per la sospensione dell?incontro per impraticabilit? del terreno di gioco deve essere ascritta oggettivamente alla societ? ospitante.
Insomma, dov’? la verit?? Partendo dal presupposto che non condividiamo assolutamente il regolamento con la nostra ferma convinzione di vedere sempre esiti sul campo e non a tavolino, siamo allo stesso modo convinti dell’applicazione sacrosanta del regolamento vigente ed a quanto pare controverso e illogico. Non ci mettiamo a difendere interessi di parte e siamo anche fermamente contro la falsa retorica di chi ha difeso i propri interessi strumentalizzando moralmente le societ? che hanno inteso muoversi seguendo un iter burocratico legittimo.
E’ semplicemente una giustizia che non ci convince, consentitecelo, perch? la bilancia, con due situazioni fotocopia, o pende da una parte o pende dall’altra. Spiegateci perch?, con questo regolamento, non c’? chiarezza.
RECLAMO
GARA DEL 05.01.2008: TORRINO SPORTING CLUB C5 – MARIGLIANO 94 CALCIO A 5
Reclamo preposto dalla societ? MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 avverso la sospensione dell?incontro TORRINO SPORTING CLUB C5 ? MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 decretata dall?arbitro all?inizio del secondo tempo per impraticabilit? del terreno di gioco.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto secondo i termini, rileva:
con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall?art. 17, co.1 del C.G.S., per responsabilit? oggettiva determinata dalla carenza di manutenzione della copertura dell?impianto dove si svolgeva la gara. Sostiene, infatti, la ricorrente che l?impermeabilizzazione del soffitto era precaria, tanto che nel corso del primo tempo gli arbitri erano pi? volte costretti a sospendere il gioco per far asciugare il terreno. All?inizio del secondo tempo il direttore di gara, rilevato che il problema, oltre a perdurare, si era andato aggravando, sospendeva definitivamente la gara ritenendo che non ci fossero pi? i presupposti idonei a salvaguardare l?integrit? fisica dei calciatori e il regolare svolgimento della gara.
Premesso che la societ? TORRINO SPORTING CLUB C5 non ha ritenuto opportuno controdedurre, si rileva dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, come il provvedimento sia stato adottato a causa delle copiose infiltrazioni d?acqua provenienti dal soffitto dell?impianto sportivo caratterizzato da un tendone che, a seguito delle precipitazioni aveva progressivamente perso l?impermeabilit? e che, pertanto, l?acqua aveva bagnato in pi? punti il terreno di gioco recando grave pregiudizio per l?equilibrio e l?incolumit? dei calciatori.
Nonostante il prodigarsi della societ? ospitante che si adoperava con ogni mezzo per asciugare il parquet, nell?intervallo tra il primo ed il secondo tempo l?arbitro, resosi conto che ogni tentativo risultava vano e che l?inconveniente non avrebbe potuto essere risolto, dichiarava sospesa definitivamente la gara.
Considerato che le societ? che partecipano al campionato di serie A ed A2 hanno l?obbligo di
disputare le gare interne in un impianto al coperto che risponda ai requisiti richiesti dal Regolamento impianti sportivi della Divisione Calcio a Cinque, rilevato che motivo della sospensione definitiva dell?incontro deve essere ascritto al cattivo stato di manutenzione
della copertura dell?impianto che non si ? dimostrato in grado di reggere tale evento atmosferico del quale non risulta provata l?eccezionale gravit?, si deduce che la societ? ospitante ? responsabile ai sensi dell?art 17, co. 1 della mancata conclusione dell?incontro. A sostegno di quanto sopra vedasi la decisione adottata della C.A.F. con comunicato n?41/c del 09.03.2006 con la quale, decidendo analoga questione relativa ad una gara di serie A2, veniva riconosciuta la responsabilit? oggettiva della societ? ospitante per i casi in cui la sospensione dell?incontro per impraticabilit? del campo fosse riconducibile al cattivo stato di manutenzione o logoramento della copertura dell?impianto sportivo.
GARA DEL 12.01.2008: BRILLANTE CALCIO A 5 ? MARCIANISE CALCIO A 5
Reclamo preposto dalla societ? MARCIANISE CALCIO A 5 avverso la sospensione dell?incontro BRILLANTE CALCIO A 5 ? MARCIANISE CALCIO A 5 decretata dall?arbitro al minuto 2?36?? del primo tempo per impraticabilit? del terreno di gioco.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto secondale norme previste dal
C.G.S., rileva. con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione dell?incontro in oggetto, sospeso dall?arbitro per impraticabilit? del terreno di gioco al minuto 2?36?? del primo tempo.
Motiva la ricorrente tale richiesta invocando la sussistenza di una causa di forza maggiore
determinata dalle abbondanti e forti piogge che hanno imperversato sulla citt? di Roma sia il
giorno antecedente l?incontro sia il giorno stesso di disputa della gara. Tali intemperie avrebbero arrecato danni alla copertura dell?impianto sportivo, causando molteplici e continue infiltrazioni d?acqua che, bagnando il terreno di gioco, lo rendevano scivoloso pregiudicandolo l?equilibrio dei calciatori.
Il prodigarsi, inoltre, degli addetti all?impianto per eliminare tali inconvenienti era reso vano
dal fatto che i temporali continuavano ad imperversare. Viene allegata al riguardo una dichiarazione rilasciata dal direttore del Centro Impianti Sportivi Giulio Onesti, proprietario dell?intero complesso dell?Acqua Acetosa, con la quale ? precisato che le piccole lesioni create dalla pioggia in alcuni punti dell?impianto, che hanno determinato le infiltrazioni d?acqua, non hanno potuto essere riparate in tempo utile dalle maestranze.
Controdeduce la societ? MARCIANISE CALCIO A 5 chiedendo che in danno della societ?
BRILLANTE CALCIO A 5 sia comminata per responsabilit? oggettiva la punizione sportiva alla
perdita della gara. Per dirimere la controversia si deve innanzitutto rilevare che non ? provata l?eccezionalit? delle precipitazioni che avrebbero determinato in maniera repentina e del tutto ineluttabile danni alla copertura dell?impianto sportivo tali da non consentire in tempo utile le dovute riparazioni.
La sussistenza di tale requisito ha natura decisoria riguardo all?accertamento di una causa di
forza maggiore. A sostegno di quanto sopra, vedasi la decisione adottata dalla C.A.F. con comunicato n. 41/c del 09.03.2006 con la quale, decidendo analoga questione relativa ad
una gara di Serie A2, veniva riconosciuta la responsabilit? oggettiva della societ? ospitante
per tutti quei casi in cui la sospensione dell?incontro per impraticabilit? del terreno di gioco
fosse riconducibile a cause dovute al cattivo stato di manutenzione o logoramento della
copertura dell?impianto sportivo.
Di conseguenza, poich? la societ? BRILLANTE CALCIO A 5 non ha documentato il nesso di
causalit? tra le precipitazioni e il danno arrecato alla copertura del palazzotto, limitandosi ad
allegare a titolo probatorio alcuni ritagli di quotidiani nei quali erano descritti i disagi verificatisi nella citt? di Roma per la pioggia, la responsabilit? per la sospensione dell?incontro per impraticabilit? del terreno di gioco deve essere ascritta oggettivamente alla societ? ospitante.
















