Il GST si è pronunciato sul reclamo presentato dalla Virtus Campagna in riferimento ai fatti di sabato sul campo dei salernitani (LEGGI). La sentenza, che pubblicheremo di seguito, ha sancito il successo a tavolino del Plajanum Chiaiano. I neroverdi, sabato al San Francesco, si giocheranno l’accesso alla C1 con la Real Atellana Due Sicilie. Entrambe, infatti, sono a tre punti nel gironcino.
LA SENTENZA – Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, : – visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società ASD VIRTUS CAMPAGNA CALCIO , con il quale la reclamante richiedeva la ripetizione della gara per manifesto errore tecnico dell’arbitro ,sul presupposto che quest’ultimo decretava la fine della gara con il triplice fischio ed i calciatori facevano rientro nello spogliatoio, purtroppo in netto ritardo gli arbitri si accorgevano che avevano decretato la fine della gara con un minuto e mezzo in anticipo rispetto alla fine del 2^ tempo supplementare disattendendo la regola n. 6 del gioco del calcio. La reclamante riferiva che ai fatti dichiarati erano presenti anche i C.d.C.. La reclamante infine chiedeva la ripetizione della gara; – viste le controdeduzioni inoltrate, nei termini dalla Società reclamata ASD PLAJANUM SPORT che con le stesse richiedeva la ” vittoria per 0/6 a tavolino” sul presupposto che, essendosi l’arbitro, lato panchine, su sollecitazione del 2^ arbitro , accorto di aver fischiato prima il termine della gara e trovandosi ancora tutti i calciatori di entrambe le società nel recito di gioco , aveva invitato i calciatori di entrambe le squadre a riprendere la gara, ma i calciatori della società ASD VIRUS CAMPAGNA decidevano di rientrare negli spogliatoi senza riprendere la stessa mentre i calciatori della ASD Plajanum Sport tutti attendevano la ripresa della gara. La squadra dell’ ASD Plajanum Sport rientrava negli spogliatoi su richiesta dei DDG e dei C.d.C. ; – visto sia il referto dell’arbitro e dell’arbitro n. 2 nonché i referti dei C.d.C., rilevato:- che l’arbitro dopo aver fischiato il termine del 2^ tempo supplementare nell’andare al centro del tdg per i saluti finali, veniva avvicinato dall’arbitro 2 che gli faceva notare di aver fischiato il termine della gara con anticipo di 1 minuto e 1 secondo; che l’arbitro effettivamente constatava che il proprio cronometro aveva un malfunzionamento, per cui invitava i capitani delle squadre a riprendere la gara dato anche che tutti componenti delle due squadre erano tutti presenti sul tdg;-che i calciatori della Società Virtus Campagna disertavano l’invito dell’arbitro ,lasciando il tdg per dirigersi verso gli spogliatoi mentre i calciatori della ASD Paljanum Sport restavano sul tdg unitamente agli arbitri e ai C.d.C.; che l’arbitro al 3^minuto e 50 secondi del 2^ tempo supplementare non avendo la squadra della Società ASD Virtus Campagna voluto continuare la gara, abbandonando il tdg, decretava la sospensione definitiva della gara; – vista la regola n. 7 del regolamento del gioco del calcio a 5, guida pratica che così recita “laddove si riferisce che se l’errato computo del tempo si verifica alla fine del secondo periodo di gioco, ed i calciatori si trovano ancora nel recinto di gioco, l’arbitro li inviterà a riprendere immediatamente il gioco in conformità a come è stato interrotto. Egli dovrà farne menzione .” – visto l’art. 10 1 ^comma lettera a) P.Q.M. a) rigetta il ricorso perché infondato; b) per l’effetto infligge la punizione sportiva alla ASD Virtus Campagna della perdita della gara con il risultato di 0/ 6 a favore della ASD Plajanum Sport; c) Infligge l’ammenda di euro 100,00 alla Società ASD Virtus Campagna; d) Conferma i provvedimenti disciplinari pubblicati sul relativo C.U.; e) Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.