
I fatti risalgono alla gara di coppa Campania del 2 novembre 2014 e altre partite di campionato. Per questa ragione secondo quanto si legge nella sentenza, il Lausdomini ha schierato un giocatore non tesserato e sono arrivate le squalifiche anche per responsabilità oggettiva. Il Lausdomini, attualmente diventato B-Energy Lausdomini e partecipante al campionato nazionale di serie B, partirà dunque con 3 punti di penalizzazione.
FASC. 173
Componenti: Dott. G. De Vincentiis (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. G.M. Benincasa.
Proc.9049/396pfi17-18/CS/am del 23.03.2018 (Campionato Regionale Calcio a Cinque serie D)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Sabato Manna, all’epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Lausdomini C5 2014,
per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in
relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle
NOIF; Sig. Salvatore Longobardi, calciatore (gara Coppa Campania del 2.11.2014), gare
Campionato C/5 serie D del 23.11.2014, 7.12.2014, 13.12.2014 e 3.01.2015), per violazione
art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e
43 delle NOIF; La società A.s.d. Lausdomini C5 2014, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4,
commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati e dirigente;
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al
deferimento dalla società A.s.d. Lausdomini C5 2014, malgrado non fosse tesserato. Ha anche
rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta con la prescritta dichiarazione che il calciatore
indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del
Presidente Sig. Sabato Manna l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane
calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le
violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale
Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei
propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Lausdomini C5 2014, ed il suo
Presidente Sig. Sabato Manna, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni
risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il
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F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 115 del 24 maggio 2018 Pagina 2802
rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti
per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Salvatore Longobardi sei (6)
giornate di squalifica;
per il Presidente Sabato Manna la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società A.s.d.
Lausdomini C5 2014 la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda.
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria
svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Lausdomini C5 2014
alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed
all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il
predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento
della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato
sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo
Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste
sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur
valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste,
avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più
severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai
tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al calciatore Salvatore Longobardi cinque (5) giornate di squalifica;; al Presidente Sabato Manna la sanzione
di mesi cinque (5) di inibizione; alla società A.s.d. Lausdomini C5 2014 la penalizzazione di
punti tre (3) in classifica ed € 300,00 di ammenda.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

I fatti risalgono alla gara di coppa Campania del 2 novembre 2014 e altre partite di campionato. Per questa ragione secondo quanto si legge nella sentenza, il Lausdomini ha schierato un giocatore non tesserato e sono arrivate le squalifiche anche per responsabilità oggettiva. Il Lausdomini, attualmente diventato B-Energy Lausdomini e partecipante al campionato nazionale di serie B, partirà dunque con 3 punti di penalizzazione.
FASC. 173
Componenti: Dott. G. De Vincentiis (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. G.M. Benincasa.
Proc.9049/396pfi17-18/CS/am del 23.03.2018 (Campionato Regionale Calcio a Cinque serie D)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Sabato Manna, all’epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Lausdomini C5 2014,
per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in
relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle
NOIF; Sig. Salvatore Longobardi, calciatore (gara Coppa Campania del 2.11.2014), gare
Campionato C/5 serie D del 23.11.2014, 7.12.2014, 13.12.2014 e 3.01.2015), per violazione
art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e
43 delle NOIF; La società A.s.d. Lausdomini C5 2014, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4,
commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati e dirigente;
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al
deferimento dalla società A.s.d. Lausdomini C5 2014, malgrado non fosse tesserato. Ha anche
rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta con la prescritta dichiarazione che il calciatore
indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del
Presidente Sig. Sabato Manna l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane
calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le
violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale
Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei
propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Lausdomini C5 2014, ed il suo
Presidente Sig. Sabato Manna, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni
risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il
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F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 115 del 24 maggio 2018 Pagina 2802
rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti
per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Salvatore Longobardi sei (6)
giornate di squalifica;
per il Presidente Sabato Manna la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società A.s.d.
Lausdomini C5 2014 la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda.
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria
svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Lausdomini C5 2014
alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed
all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il
predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento
della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato
sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo
Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste
sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur
valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste,
avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più
severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai
tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al calciatore Salvatore Longobardi cinque (5) giornate di squalifica;; al Presidente Sabato Manna la sanzione
di mesi cinque (5) di inibizione; alla società A.s.d. Lausdomini C5 2014 la penalizzazione di
punti tre (3) in classifica ed € 300,00 di ammenda.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
















