MALEVENTUM-JUNIOR DOMITIA gara del 09/04/2011
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 108 del 13 aprile u.s., letto il referto arbitrale, rileva che la
gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della società Junior Domitia. Per tali
motivi, in applicazione dell’art. 53 N.O.I.F.
DELIBERA
di infliggere alla società Junior Domitia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato
di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 300,00, relativa alla prima
rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia avvenuta nelle ultime tre giornate di
Campionato, come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2010, pag. 80).