RECLAMI
GARA DEL 06/01/2007 PALERMO CALCIO A 5 – VIRTUS CALCIO A5 BENEVENTO
Reclamo preposto dalla societ? VIRTUS CALCIO A5 BENEVENTO avverso l’esito della gara
PALERMO CALCIO A 5 – VIRTUS CALCIO A5 BENEVENTO.
Il Giudice Sportivo,
in ordine al gravame in epigrafe osserva:
con il ricorso in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, la societ? VIRTUS CALCIO A5
BENEVENTO chiede che in danno alla societ? PALERMO CALCIO A 5 venga comminata la
punizione sportiva prevista dall’art.12, co5, lett. a) per aver schierato, nel corso della
gara
in esame, il calciatore Pucheta Walter Ugo in posizione irregolare di tesseramento.
Dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti. Pucheta Walter Ugo risulta
regolarmente tesserato per la societ? PALERMO CALCIO A 5 a decorrere dal 10.11.2006. Ne
consegue pertanto che ha preso parte a pieno titolo all’incontro in questione.
P.Q.M.
visti gli artt.12, 24, 31, 34 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U. 300
del
10.01.2007, decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito sul campo dalle due squadre
al
termine dell’incontro PALERMO CALCIO A 5 – VIRTUS CALCIO A5 BENEVENTO:5-1;
b) di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.