Si segnala che il comma 128 dell’articolo 1 della Finanziaria 2006 ha chiarito definitivamente il valore del comma 11 bis dell’articolo 90 della legge 289/02. Il testo ? il seguente: “La disposizione di cui al comma 11 bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicit? in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma uno del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore a tremila posti, ? esente dall’imposta di pubblicit? di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507” Pertanto la cartellonistica posta all’interno degli impianti di capienza inferiore ai tremila posti non ? pi? soggetta a tale tributo. Si segnala che la norma, essendo di carattere interpretativo, ha decorrenza retroattiva.
Si segnala che il comma 128 dell’articolo 1 della Finanziaria 2006 ha chiarito definitivamente il valore del comma 11 bis dell’articolo 90 della legge 289/02. Il testo ? il seguente: “La disposizione di cui al comma 11 bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicit? in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma uno del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore a tremila posti, ? esente dall’imposta di pubblicit? di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507” Pertanto la cartellonistica posta all’interno degli impianti di capienza inferiore ai tremila posti non ? pi? soggetta a tale tributo. Si segnala che la norma, essendo di carattere interpretativo, ha decorrenza retroattiva.