Il Solofra vince 6-0 a tavolino contro l'Eboli e si salva matematicamente. Ecco la sentenza.
GARA FUTSAL SOLOFRA – FINAG SISLEY EBOLI DEL 18/4/09
Il G.S.T., letto il referto arbitrale ed il supplemento allo stesso, rilevato che la gara non si disputava per
l'assenza della società Finag Sisley Eboli. Rilevato che la società Finag Sisley Eboli ritualmente proponeva
istanza ai sensi dell'art. 55 delle NOIF, onde giustificare l'assenza dal terreno di gioco per causa forza
maggiore. Orbene, passando all'analisi del merito della vicenda, questo Giudice non ritiene sufficiente la
documentazione pervenuta ai fini della configurazione della causa di forza maggiore. L'attestato della
Polstrada della sottosezione di Eboli, riferisce "che in data 18 aprile 2009, personale dipendente, alla
progressiva chilometrica 7+000 carreggiata nord, è intervenuto per autoveicolo Fiat Ducato targato
CF44DC in avaria. Sul posto era presente il conducente De Rosa Roberto.." nulla è provato in ordine alla
presenza eventuale dei calciatori della società che presuntivamente avrebbero dovuto essere a bordo di
tale veicolo per recarsi all'impianto sportivo dove dovevasi disputare la gara. Ma vi è di più, nulla riferisce
l'attestato in ordine all'ora di intervento degli agenti sul luogo dove risarebbe trovato l'automezzo. La fattura
di intervento del soccorso stradale della ditta Calce Fioravante, nulla può provare se non un presunto
pagamento su una prestazione di servizio. Rilevato che tale comportamento è previsto e punito dall'art. 53
delle N.O.I.F. Per tali motivi, in applicazione del medesimo art. 53 delle N.O.I.F.;
DELIBERA
di infliggere, per rinuncia alla società Finag Sisley Eboli la punizione sportiva della perdita della
gara con il risultato di 0-6; la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 300.00
relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime
tre giornate come dal C.U. n. 1 del 1/7/08 pag. 70/71).