GARA DEL 24/09/2005 ATLETICO CALCIO A 5 – TEAM MATERA C5
Reclamo proposto dalla societ? TEAM MATERA C5 avverso l’esito della gara ATLETICO CALCIO A 5 – TEAM MATERA C5 del 24/09/2005.
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Il Giudice Sportivo,
esaminato il gravame in oggetto rileva: con il ricorso in esame la societ? reclamante chiede che in danno della societ? ATLETICO CALCIO A 5 venga comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista ai sensi dell’art.12, co.5 lett.b) per aver provveduto a schierare nel corso dell’incontro indicato in epigrafe i calciatori RIVAS DOMINGUEZ Antonio Ramon, RIVALDI OZORIO Max Elias, NUNES RAMON Avalos Feliciano e LARREA DIGNO DANIEL in posizione irregolare di tesseramento.
Il ricorso ? fondato e va accolto.
Infatti, dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti, il solo RIVALDI OZORIO Max Elias risulta tesserato per la societ? ATLETICO CALCIO A 5 a decorrere dal 23/08/2005. Ne consegue, pertanto, che non avevano titolo a partecipare all’incontro in quanto tesserati, i calciatori RIVAS DOMINGUEZ Antonio Ramon, NUNES RAMON Avalos Feliciano e LARREA DIGNO Daniel;
P.Q.M.
Visti gli artt.12, 24, 31, 34 del C.G.S. decide:
a) di accogliere il reclamo e per l’effetto comminare alla societ? ATLETICO CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6;
b) la tassa di reclamo non va addebitata alla societ? ricorrente.