Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 81, pag. 1964, letto il reclamo della società Anspi San Luca Paiano, ai fini dell’applicazione dell’art. 55 N.O.I.F. Letto ed esaminato il referto dell’Arbitro nel quale si riportava che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza della società Anspi San Luca Paiano; rileva che la società in argomento ha documentato l‘asserita causa di forza maggiore, giusta nota dell’Ufficio Infortunistica del Comando dei VV.UU. di Salerno del 2.03.2012; visto che la società Anspi San Luca Paiano è stata impossibilitata a raggiungere il campo sportivo, a motivo del guasto meccanico dell’autobus sul quale viaggiava la squadra, il cui evento era imprevisto e imprevedibile non imputabile alla predetta società. P.Q.M., in applicazione dell’art. 44 comma 1 delle N.O.I.F. – C.G.S., DELIBERA di rimandare la gara al competente C.R. Campania per la rifissazione.