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Procura Federale: quattro punti di penalizzazione al Napoli, deferite anche Aversa e Atletico Calcio a 5

di ArchivioSerieA2
19 Giugno, 2010 - Updated On 7 Luglio, 2011
in Serie A2
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A seguito di una duplice segnalazione, rispettivamente, del 22.03.2010 e del 22.04.2010, formulata dal Segretario della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 – il Procuratore Federale e il Procuratore federale Vicario hanno rilevato l'irregolare impiego di alcuni calciatori da parte della AS Napoli Calcio a 5 in occasione della disputa di quattro gare valevoli per il Campionato Nazionale di Serie A.
Detto impiego aveva coinvolto, da un lato, alcuni atleti svincolati ma non regolarmente tesserati dalla SocietaÌ sportiva partenopea, dall'altro, alcuni atleti giaÌ tesserati in forza ad altra compagine. Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare nei riguardi dei predetti calciatori, noncheì della AS Napoli Calcio a 5 e delle altre SocietaÌ sportive (meglio individuate in atti) interessate dalla vicenda.
Nei termini assegnati, quanto ai tesserati, hanno fatto pervenire memorie difensive i Sigg. Igor Batista, Francesco Virgilio, Bartolomeo Schiavone, Antonio Pezone, Giacomo Pezone Mark Assemian, Dario Matera, Augusto Bisceglia, quanto alle SocietaÌ sportive, invece, il Napoli Calcio a 5, la ASD Atletico C5 e la AS Volturno Futsal.
Alla riunione odierna eÌ comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilitaÌ a carico di tutti i soggetti deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: ► anni 2 (due) di squalifica a carico dei Signori: Bartolomeo Schiavone, Fabio Rammairone, Giuseppe Fusco, Pasquale Menditto, Antonio Pezone, Mark Assemian (in funzione di acc. ufficiale), Dario Matera, Augusto Bisceglia, Antonio Vona, Ivano Guardascione, Stefano Virgilio, Igor Batista, Francesco Virgilio (in funzione di acc. ufficiale), Giacomo Pezone, Davide Guardascione (in funzione di acc. ufficiale);
►punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011 oltre all'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico della AS Napoli Calcio a 5;
2
►l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) ciascuno a carico della Ferrandina Calcio della AS Volturno Futsal e della ASD Atletico C5; La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai soggetti deferiti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas (distinte di gara e estratti del sistema AS400/Anagrafe Federale), di talcheì le deduzioni difensive ritualmente interposte non possono trovare accoglimento in questa sede ai fini di un eventuale esonero dalle rispettive responsabilitaÌ ascritte agli incolpati.
Tutti gli scritti difensivi, in definitiva, contengono e si fondano sull'invocazione, quale circostanza esimente o attenuante, del c.d. principio di buona fede; alcuni (i calciatori G. e A. Pezone, Schiavone, Assemian e Bisceglia) lo invocano nel senso di aver ritenuto, ignari della propria posizione di calciatori svincolati, che il tesseramento in favore del Napoli Calcio a 5 si fosse regolarmente perfezionato, altri (i calciatori Matera, F. Virgilio), invece, nel senso di aver ritenuto, ignari del fatto di essere ancora vincolati all'AS Volturno Futsal, che il loro tesseramento fosse stato perfezionato da parte del Napoli Cacio a 5, altri ancora (il calciatore Batista), infine, assumendo di aver partecipato ad una gara nelle fila del Napoli Calcio a 5 in quanto espressamente sollecitati da detta SocietaÌ sportiva al fine di raggiungere il numero minimo di calciatori necessario per lo svolgimento della gara, con la rassicurazione che non sarebbe emerso il rischio di alcun pregiudizio in danno del partecipante.
Invero, oltre ai calciatori, anche le SocietaÌ sportive deferite hanno fondato le proprie difese assumendo la rilevanza del c.d. principio di buona fede ai fini dell'esenzione o dell'attenuazione delle rispettive responsabilitaÌ. E' di tutta evidenza, peroÌ, come tutte le predette deduzioni difensive si rivelino di debole e limitata efficacia, per cui le responsabilitaÌ connesse ai comportamenti tenuti, sia dai calciatori che, per l'effetto, dalle SocietaÌ sportive, non possono che risultare acclarate. Tuttavia, avuto specifico riguardo a queste ultime, alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter operare una opportuna distinzione tra la posizione dell'ASD Atletico C5, dell'AS Volturno Futsal e della Ferrandina e quella del Napoli Calcio a 5.
Infatti, se in relazione alle prime tre SocietaÌ sportive si puoÌ ragionevolmente ritenere che la condotta addebitata ai propri tesserati, non essendo materialmente alle medesime riferibile e non avendo, queste ultime, tratto alcun vantaggio dai richiamati comportamenti, la sanzione sportiva puoÌ essere equamente graduata (impregiudicato il principio della responsabilitaÌ oggettiva), nei riguardi del Napoli Calcio a 5 non puoÌ essere applicato lo stesso criterio di valutazione.
La circostanza invocata dalla compagine napoletana relativamente al fatto che i calciatori impiegati fossero persuasi di essere nel giusto, non eì assolutamente idonea a far emergere qualsivoglia profilo esimente o attenuante in proprio favore. Al contrario, il Napoli Calcio a 5 avrebbe dovuto opportunamente verificare ogni singola posizione e procedere, se del caso, alla relativa regolarizzazione, nonostante le difficoltaÌ di carattere tecnico-organizzativo; neì tali disagi appaiono idonei, in particolare, a elidere le responsabilitaÌ dei Sigg. F. Virgilio, Assemian e D. Guardascione.
I primi due, proprio in quanto non tenuti alla verifica preventiva della regolaritaÌ del tesseramento di ciascun calciatore, per aver svolto compiti amministrativi ai medesimi non riservati, quale, appunto, la sottoscrizione della distinta di gara, il Sig. D. Guardascione, in
3
quanto, pur rivestendo il ruolo di capitano (cfr. Regola 3 – Applicazione pratiche – del Regolamento del Calcio a 5), ha, in ogni caso, falsamente attestato il regolare tesseramento degli altri calciatori partecipanti alla gara relativamente alla quale era stata sottoscritta la distinta.
In tal modo, si ritiene, con buon grado di ragionevolezza, che non sia stata garantita la regolaritaÌ del campionato di competenza (come assunto dalla difesa del Napoli Calcio a 5), ma, al contrario, che ne sia stato favorito l'irregolare svolgimento. Neì, in conclusione, il richiamo operato dal Napoli Calcio a 5 ad alcune decisioni della giurisprudenza sportiva, che, in situazioni analoghe, avrebbe usato maggiore clemenza e un piuÌ favorevole criterio di giudizio, puoÌ essere condiviso; e cioÌ, sia percheì trattasi di accostamenti giurisprudenziali non del tutto conferenti sia in quanto, in ordine alla frequente invocazione del diffuso ricorso al c.d. vincolo del precedente, questa Commissione Disciplinare Nazionale, in tema specifico, ritiene di potersi uniformare al principio generale espresso, di recente, dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. C.G.F. N°. 15 del 03/08/2009).
Il predetto Organo di giustizia sportiva, al riguardo, ha affermato che "nel nostro ordinamento, l'art. 101 cpv. Cost. solennemente stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, con cioÌ chiaramente inibendo per ogni tipo di giudice, compresi quelli sportivi, qualsiasi vincolo nei confronti di precedenti decisioni proprie od altrui.
In tal senso viene opportunamente e saggiamente impedito che un eventuale e sempre possibile pregresso errore giudiziario costringa chi successivamente sia chiamato a pronunciarsi su una fattispecie simile, a ripetere e a perpetuare l'esito di una anteriore sentenza, indipendentemente dalle convinzioni acquisite nel corso del processo e dai dettami della propria coscienza.
Il frequente ed insistito richiamo delle difese a conclusioni raggiunte nel passato, ovviamente con preferenza per quelle piuÌ favorevoli all'incolpato, opererebbe, poi, ovviamente, a senso unico e varrebbe a determinare, nel tempo, un orientamento progressivamente sempre piuÌ lassista e, come tale, concretamente sempre piuÌ distante a lungo andare dalle effettive prescrizioni normative".
P .Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone le
seguenti sanzioni: ▪ 6 (sei) giornate di squalifica in gare ufficiali a carico del Sig. Bartolomeo Schiavone, del Sig. Fabio Rammairone, del Sig. Giuseppe Fusco, del Sig. Pasquale Menditto, del Sig. Antonio Pezone, del Sig. Mark Assemian, del Sig. Dario Matera, del Sig. Augusto Bisceglia, del Sig. Antonio Vona, del Sig. Ivano Guardascione, del Sig. Stefano Virgilio, del Sig. Igor Batista, del Sig. Francesco Virgilio, del Sig. Giacomo Pezone; ▪ 3 (tre) giornate di squalifica in gare ufficiali a carico del Sig. Davide Guardascione; ▪ 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011 e € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda a carico della A.S. Napoli Calcio a 5; ▪ € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda a carico della Ferrandina Calcio; ▪ € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della AS Volturno Futsal; ▪ € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della ASD Atletico C5.

A seguito di una duplice segnalazione, rispettivamente, del 22.03.2010 e del 22.04.2010, formulata dal Segretario della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 – il Procuratore Federale e il Procuratore federale Vicario hanno rilevato l'irregolare impiego di alcuni calciatori da parte della AS Napoli Calcio a 5 in occasione della disputa di quattro gare valevoli per il Campionato Nazionale di Serie A.
Detto impiego aveva coinvolto, da un lato, alcuni atleti svincolati ma non regolarmente tesserati dalla SocietaÌ sportiva partenopea, dall'altro, alcuni atleti giaÌ tesserati in forza ad altra compagine. Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare nei riguardi dei predetti calciatori, noncheì della AS Napoli Calcio a 5 e delle altre SocietaÌ sportive (meglio individuate in atti) interessate dalla vicenda.
Nei termini assegnati, quanto ai tesserati, hanno fatto pervenire memorie difensive i Sigg. Igor Batista, Francesco Virgilio, Bartolomeo Schiavone, Antonio Pezone, Giacomo Pezone Mark Assemian, Dario Matera, Augusto Bisceglia, quanto alle SocietaÌ sportive, invece, il Napoli Calcio a 5, la ASD Atletico C5 e la AS Volturno Futsal.
Alla riunione odierna eÌ comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilitaÌ a carico di tutti i soggetti deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: ► anni 2 (due) di squalifica a carico dei Signori: Bartolomeo Schiavone, Fabio Rammairone, Giuseppe Fusco, Pasquale Menditto, Antonio Pezone, Mark Assemian (in funzione di acc. ufficiale), Dario Matera, Augusto Bisceglia, Antonio Vona, Ivano Guardascione, Stefano Virgilio, Igor Batista, Francesco Virgilio (in funzione di acc. ufficiale), Giacomo Pezone, Davide Guardascione (in funzione di acc. ufficiale);
►punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011 oltre all'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico della AS Napoli Calcio a 5;
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►l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) ciascuno a carico della Ferrandina Calcio della AS Volturno Futsal e della ASD Atletico C5; La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai soggetti deferiti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas (distinte di gara e estratti del sistema AS400/Anagrafe Federale), di talcheì le deduzioni difensive ritualmente interposte non possono trovare accoglimento in questa sede ai fini di un eventuale esonero dalle rispettive responsabilitaÌ ascritte agli incolpati.
Tutti gli scritti difensivi, in definitiva, contengono e si fondano sull'invocazione, quale circostanza esimente o attenuante, del c.d. principio di buona fede; alcuni (i calciatori G. e A. Pezone, Schiavone, Assemian e Bisceglia) lo invocano nel senso di aver ritenuto, ignari della propria posizione di calciatori svincolati, che il tesseramento in favore del Napoli Calcio a 5 si fosse regolarmente perfezionato, altri (i calciatori Matera, F. Virgilio), invece, nel senso di aver ritenuto, ignari del fatto di essere ancora vincolati all'AS Volturno Futsal, che il loro tesseramento fosse stato perfezionato da parte del Napoli Cacio a 5, altri ancora (il calciatore Batista), infine, assumendo di aver partecipato ad una gara nelle fila del Napoli Calcio a 5 in quanto espressamente sollecitati da detta SocietaÌ sportiva al fine di raggiungere il numero minimo di calciatori necessario per lo svolgimento della gara, con la rassicurazione che non sarebbe emerso il rischio di alcun pregiudizio in danno del partecipante.
Invero, oltre ai calciatori, anche le SocietaÌ sportive deferite hanno fondato le proprie difese assumendo la rilevanza del c.d. principio di buona fede ai fini dell'esenzione o dell'attenuazione delle rispettive responsabilitaÌ. E' di tutta evidenza, peroÌ, come tutte le predette deduzioni difensive si rivelino di debole e limitata efficacia, per cui le responsabilitaÌ connesse ai comportamenti tenuti, sia dai calciatori che, per l'effetto, dalle SocietaÌ sportive, non possono che risultare acclarate. Tuttavia, avuto specifico riguardo a queste ultime, alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter operare una opportuna distinzione tra la posizione dell'ASD Atletico C5, dell'AS Volturno Futsal e della Ferrandina e quella del Napoli Calcio a 5.
Infatti, se in relazione alle prime tre SocietaÌ sportive si puoÌ ragionevolmente ritenere che la condotta addebitata ai propri tesserati, non essendo materialmente alle medesime riferibile e non avendo, queste ultime, tratto alcun vantaggio dai richiamati comportamenti, la sanzione sportiva puoÌ essere equamente graduata (impregiudicato il principio della responsabilitaÌ oggettiva), nei riguardi del Napoli Calcio a 5 non puoÌ essere applicato lo stesso criterio di valutazione.
La circostanza invocata dalla compagine napoletana relativamente al fatto che i calciatori impiegati fossero persuasi di essere nel giusto, non eì assolutamente idonea a far emergere qualsivoglia profilo esimente o attenuante in proprio favore. Al contrario, il Napoli Calcio a 5 avrebbe dovuto opportunamente verificare ogni singola posizione e procedere, se del caso, alla relativa regolarizzazione, nonostante le difficoltaÌ di carattere tecnico-organizzativo; neì tali disagi appaiono idonei, in particolare, a elidere le responsabilitaÌ dei Sigg. F. Virgilio, Assemian e D. Guardascione.
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quanto, pur rivestendo il ruolo di capitano (cfr. Regola 3 – Applicazione pratiche – del Regolamento del Calcio a 5), ha, in ogni caso, falsamente attestato il regolare tesseramento degli altri calciatori partecipanti alla gara relativamente alla quale era stata sottoscritta la distinta.
In tal modo, si ritiene, con buon grado di ragionevolezza, che non sia stata garantita la regolaritaÌ del campionato di competenza (come assunto dalla difesa del Napoli Calcio a 5), ma, al contrario, che ne sia stato favorito l'irregolare svolgimento. Neì, in conclusione, il richiamo operato dal Napoli Calcio a 5 ad alcune decisioni della giurisprudenza sportiva, che, in situazioni analoghe, avrebbe usato maggiore clemenza e un piuÌ favorevole criterio di giudizio, puoÌ essere condiviso; e cioÌ, sia percheì trattasi di accostamenti giurisprudenziali non del tutto conferenti sia in quanto, in ordine alla frequente invocazione del diffuso ricorso al c.d. vincolo del precedente, questa Commissione Disciplinare Nazionale, in tema specifico, ritiene di potersi uniformare al principio generale espresso, di recente, dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. C.G.F. N°. 15 del 03/08/2009).
Il predetto Organo di giustizia sportiva, al riguardo, ha affermato che "nel nostro ordinamento, l'art. 101 cpv. Cost. solennemente stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, con cioÌ chiaramente inibendo per ogni tipo di giudice, compresi quelli sportivi, qualsiasi vincolo nei confronti di precedenti decisioni proprie od altrui.
In tal senso viene opportunamente e saggiamente impedito che un eventuale e sempre possibile pregresso errore giudiziario costringa chi successivamente sia chiamato a pronunciarsi su una fattispecie simile, a ripetere e a perpetuare l'esito di una anteriore sentenza, indipendentemente dalle convinzioni acquisite nel corso del processo e dai dettami della propria coscienza.
Il frequente ed insistito richiamo delle difese a conclusioni raggiunte nel passato, ovviamente con preferenza per quelle piuÌ favorevoli all'incolpato, opererebbe, poi, ovviamente, a senso unico e varrebbe a determinare, nel tempo, un orientamento progressivamente sempre piuÌ lassista e, come tale, concretamente sempre piuÌ distante a lungo andare dalle effettive prescrizioni normative".
P .Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone le
seguenti sanzioni: ▪ 6 (sei) giornate di squalifica in gare ufficiali a carico del Sig. Bartolomeo Schiavone, del Sig. Fabio Rammairone, del Sig. Giuseppe Fusco, del Sig. Pasquale Menditto, del Sig. Antonio Pezone, del Sig. Mark Assemian, del Sig. Dario Matera, del Sig. Augusto Bisceglia, del Sig. Antonio Vona, del Sig. Ivano Guardascione, del Sig. Stefano Virgilio, del Sig. Igor Batista, del Sig. Francesco Virgilio, del Sig. Giacomo Pezone; ▪ 3 (tre) giornate di squalifica in gare ufficiali a carico del Sig. Davide Guardascione; ▪ 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011 e € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda a carico della A.S. Napoli Calcio a 5; ▪ € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda a carico della Ferrandina Calcio; ▪ € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della AS Volturno Futsal; ▪ € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico della ASD Atletico C5.

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