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Serie C1, escono tre decisioni del giudice sportivo. Presunto errore dell’Eboli, ma Della Corte non ci sta: “E’ assurdo”

di Serie C1 Archivio
22 Aprile, 2010 - Updated On 7 Luglio, 2011
in Serie C1
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Usciti tre reclami dei famosi 4 in serie C1. In merito a quanto avevamo affermato sulle prime notizie che davano l'inammissibilità del reclamo del Marianella ad Eboli c'è stato come si evince una presunta leggerezza dell'Eboli e dunque è stato confermato quanto detto in precedenza con il tesseramento irregolare di Marcigliano e la socnfitta a tavolino per la società salernitana che ottiene però i tre punti dalal sfida con il Casagiove come ci si aspettava. Bocciato il ricorso del Napoli Arpino contro il Centro Aktis. Il dg Vincenzo Della Corte non ci sta: "E' assurdo quanto accaduto".

 

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1
RECLAMO MARIANELLA 3 SOCCER – GARA FINAG SISLEY EBOLI / MARIANELLA 3 SOCCER DEL
10.04.2010
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Marianella 3 Soccer, nei
termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali,
Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque, Maschili e Femminili, della Lega Nazionale
Dilettanti, nonché dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, Allievi e Giovanissimi, per la stagione
sportiva 2009/2010, così come statuiti nel Comunicato Ufficiale n. 75/A della F.I.G.C. del 19.01.2010,
pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 67 del 28.01.2010 del C.R. Campania, avente per oggetto
la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Marcigliano Antonio (nato il
14.08.1989) della società Finag Sisley Eboli; esaminati gli atti del fascicolo di ufficio; preso atto delle
controdeduzioni della medesima società Finag Sisley Eboli, rileva: in via preliminare, deve essere respinto
l'atto di controdeduzioni della medesima società Finag Sisley Eboli. Invero, quanto alla parte finalizzata alla
declaratoria d'inammissibilità del reclamo della società Marianella 3 Soccer, in relazione al preannuncio di
reclamo, ovvero in ragione della presunta, errata formalizzazione del preannuncio di reclamo. Sul punto,
deve essere richiamata la nota, a firma del Segretario della F.I.G.C., dott. Antonio Di Sebastiano, pubblicata
in allegato al C.U. n. 33 del 30.10.2008 del C.R. Campania. Essa ha chiarito come l'intervenuta modifica
dell'art. 29, comma 7, e dell'art. 46, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha trasferito al Giudice
Sportivo Territoriale la competenza (precedentemente riservata alla Commissione Disciplinare Territoriale)
in ordine ai reclami per posizione irregolare dei calciatori (o degli Assistenti di parte dell'arbitro), non ha
determinato l'obbligo, a carico delle società reclamanti nel cennato ambito della posizione irregolare
soggettiva, di formalizzare il preannuncio di reclamo. Quest'ultimo, dunque, resta fermo ed obbligatorio
esclusivamente per le altre due tipologie di reclamo (irregolarità del campo di giuoco; irregolarità di
svolgimento della gara). Superata, dunque, l'obiezione preliminare della società Finag Sisley Eboli, deve
precisarsi che, anche per quel che concerne l'altro aspetto sollevato, le cennate controdeduzioni non
possono trovare accoglimento. Invero, nelle sue controdeduzioni, la società Finag Sisley Eboli ha eccepito
che la copia del reclamo, ad essa spedita dalla società Marianella 3 Soccer, risultasse priva della firma del
Presidente e Legale rappresentante della società medesima. Sul punto, deve precisarsi che la società
Finag Sisley Eboli avrebbe avuto l'obbligo di allegare, alle controdeduzioni spedite, a mezzo raccomandata
postale, a questo G.S.T., l'originale del reclamo ad essa inoltrato dalla società controparte. Viceversa, alle
controdeduzioni è stata allegata fotocopia del reclamo medesimo, il che non consente alcuna valutazione in
ordine all'effettiva mancanza della firma del Presidente, o di persona avente titolo, della società reclamante.
Quanto agli aspetti sostanziali del reclamo, essi si riferiscono alla posizione – agli effetti del tesseramento –
del calciatore Marcigliano Antonio. Al riguardo, questo Giudice Sportivo Territoriale, presa visione
dell'attestazione dell'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva la fondatezza del reclamo. Il calciatore
innanzi nominato, infatti, era stato trasferito, alla società Finag Sisley Eboli C5, dalla società Caggianese, in
un momento nel quale quest'ultima non aveva titolo al trasferimento medesimo, risultando il calciatore
svincolato dalla medesima società Caggianese (a seguito di cambio d'attività, dal Calcio a Cinque al Calcio
ad undici, della stessa), nonché in posizione soggettiva di trasferimento, a titolo temporaneo, dalla stessa
Caggianese ad altra società. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Marianella 3 Soccer, di infliggere, a carico della società
Finag Sisley Eboli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione
della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.
RECLAMO FINAG SISLEY EBOLI – GARA CASAGIOVE FUTSAL CLUB / FINAG SISLEY EBOLI DEL
6.01.2010
Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Finag Sisley Eboli per la gara in epigrafe, avente
per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Farina Alessandro (nato il
3.07.1976), esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, il predetto
calciatore, come dal Comunicato Ufficiale n. 59 del 30.12.2009, pag. 1215, del C.R. Campania, in ordine
alla gara del 19.12.2009 veniva sanzionato, da questo Giudice Sportivo Territoriale, con la squalifica per
una giornata di gara, per recidività in ammonizioni (IV infr.). Al caso di specie, non vertendosi in tema di
squalifica automatica, si applica il principio, del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive che la squalifica
—————————————————————————————————————————————————————–
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010 Pagina 2329
di un calciatore, non espulso dal terreno di gioco, debba essere scontata a decorrere dalla gara ufficiale
immediatamente successiva al giorno di pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della sanzione a suo
carico. Orbene, in occasione della gara del 23.12.2009 e di quella, di cui al reclamo in esame (ovvero, le
due gare immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento), il
nominato calciatore Farina Alessandro è stato utilizzato, come si evince dai rapporti dei rispettivi arbitri. Di
conseguenza, egli ha partecipato, alla gara in epigrafe, senza aver scontato la sanzione inflittagli, per cui,
non avendo titolo per prendervi legittimamente parte, è da considerare in posizione irregolare, agli effetti
disciplinari, in ordine alla gara medesima. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Finag Sisley Eboli, di infliggere a carico della società
Casagiove Futsal Eboli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di
Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-
6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
RECLAMO AZZURRA MARIGLIANO – GARA AZZURRA MARIGLIANO / GIUGLIANO LICOLA DEL
25.03.2010
Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Azzurra Marigliano per la gara in epigrafe,
avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Rinaldi Fabio (nato
il 14.03.1988), esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva l'infondatezza dell'atto. La società reclamante
assume che il calciatore innanzi nominato fosse gravato da squalifica, per quarta ammonizione, non
scontata, all'atto della disputa della gara. Viceversa, il predetto calciatore era stato squalificato, per cumulo
di ammonizioni, come dal Comunicato Ufficiale n. 48 del 26.11.2009, pag. 945, del C.R. Campania, in
ordine alla gara del 21.11.2009. Al caso di specie, non vertendosi in tema di squalifica automatica, si
applica il principio, del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive che la squalifica di un calciatore, non
espulso dal terreno di gioco, debba essere scontata a decorrere dalla gara ufficiale immediatamente
successiva al giorno di pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della sanzione a suo carico. Orbene, in
occasione della gara del 28.11.2009 (Giugliano Licola – Futsal Solofra), immediatamente successiva alla
pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento, il nominato calciatore non è stato inserito nella distinta
di gara. Di conseguenza, egli ha scontato la squalifica a suo carico, per cui aveva titolo per prendere
legittimamente parte alla gara, di cui al reclamo in esame. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Azzurra Marigliano; di omologare il risultato conseguito sul
campo (1-2 a favore della società Giugliano Licola); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della medesima società Azzurra Marigliano.
— GARE DEL 17/ 4/ 2010 —
A CARICO

Usciti tre reclami dei famosi 4 in serie C1. In merito a quanto avevamo affermato sulle prime notizie che davano l'inammissibilità del reclamo del Marianella ad Eboli c'è stato come si evince una presunta leggerezza dell'Eboli e dunque è stato confermato quanto detto in precedenza con il tesseramento irregolare di Marcigliano e la socnfitta a tavolino per la società salernitana che ottiene però i tre punti dalal sfida con il Casagiove come ci si aspettava. Bocciato il ricorso del Napoli Arpino contro il Centro Aktis. Il dg Vincenzo Della Corte non ci sta: "E' assurdo quanto accaduto".

 

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1
RECLAMO MARIANELLA 3 SOCCER – GARA FINAG SISLEY EBOLI / MARIANELLA 3 SOCCER DEL
10.04.2010
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Marianella 3 Soccer, nei
termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali,
Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque, Maschili e Femminili, della Lega Nazionale
Dilettanti, nonché dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, Allievi e Giovanissimi, per la stagione
sportiva 2009/2010, così come statuiti nel Comunicato Ufficiale n. 75/A della F.I.G.C. del 19.01.2010,
pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 67 del 28.01.2010 del C.R. Campania, avente per oggetto
la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Marcigliano Antonio (nato il
14.08.1989) della società Finag Sisley Eboli; esaminati gli atti del fascicolo di ufficio; preso atto delle
controdeduzioni della medesima società Finag Sisley Eboli, rileva: in via preliminare, deve essere respinto
l'atto di controdeduzioni della medesima società Finag Sisley Eboli. Invero, quanto alla parte finalizzata alla
declaratoria d'inammissibilità del reclamo della società Marianella 3 Soccer, in relazione al preannuncio di
reclamo, ovvero in ragione della presunta, errata formalizzazione del preannuncio di reclamo. Sul punto,
deve essere richiamata la nota, a firma del Segretario della F.I.G.C., dott. Antonio Di Sebastiano, pubblicata
in allegato al C.U. n. 33 del 30.10.2008 del C.R. Campania. Essa ha chiarito come l'intervenuta modifica
dell'art. 29, comma 7, e dell'art. 46, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha trasferito al Giudice
Sportivo Territoriale la competenza (precedentemente riservata alla Commissione Disciplinare Territoriale)
in ordine ai reclami per posizione irregolare dei calciatori (o degli Assistenti di parte dell'arbitro), non ha
determinato l'obbligo, a carico delle società reclamanti nel cennato ambito della posizione irregolare
soggettiva, di formalizzare il preannuncio di reclamo. Quest'ultimo, dunque, resta fermo ed obbligatorio
esclusivamente per le altre due tipologie di reclamo (irregolarità del campo di giuoco; irregolarità di
svolgimento della gara). Superata, dunque, l'obiezione preliminare della società Finag Sisley Eboli, deve
precisarsi che, anche per quel che concerne l'altro aspetto sollevato, le cennate controdeduzioni non
possono trovare accoglimento. Invero, nelle sue controdeduzioni, la società Finag Sisley Eboli ha eccepito
che la copia del reclamo, ad essa spedita dalla società Marianella 3 Soccer, risultasse priva della firma del
Presidente e Legale rappresentante della società medesima. Sul punto, deve precisarsi che la società
Finag Sisley Eboli avrebbe avuto l'obbligo di allegare, alle controdeduzioni spedite, a mezzo raccomandata
postale, a questo G.S.T., l'originale del reclamo ad essa inoltrato dalla società controparte. Viceversa, alle
controdeduzioni è stata allegata fotocopia del reclamo medesimo, il che non consente alcuna valutazione in
ordine all'effettiva mancanza della firma del Presidente, o di persona avente titolo, della società reclamante.
Quanto agli aspetti sostanziali del reclamo, essi si riferiscono alla posizione – agli effetti del tesseramento –
del calciatore Marcigliano Antonio. Al riguardo, questo Giudice Sportivo Territoriale, presa visione
dell'attestazione dell'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva la fondatezza del reclamo. Il calciatore
innanzi nominato, infatti, era stato trasferito, alla società Finag Sisley Eboli C5, dalla società Caggianese, in
un momento nel quale quest'ultima non aveva titolo al trasferimento medesimo, risultando il calciatore
svincolato dalla medesima società Caggianese (a seguito di cambio d'attività, dal Calcio a Cinque al Calcio
ad undici, della stessa), nonché in posizione soggettiva di trasferimento, a titolo temporaneo, dalla stessa
Caggianese ad altra società. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Marianella 3 Soccer, di infliggere, a carico della società
Finag Sisley Eboli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione
della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.
RECLAMO FINAG SISLEY EBOLI – GARA CASAGIOVE FUTSAL CLUB / FINAG SISLEY EBOLI DEL
6.01.2010
Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Finag Sisley Eboli per la gara in epigrafe, avente
per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Farina Alessandro (nato il
3.07.1976), esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, il predetto
calciatore, come dal Comunicato Ufficiale n. 59 del 30.12.2009, pag. 1215, del C.R. Campania, in ordine
alla gara del 19.12.2009 veniva sanzionato, da questo Giudice Sportivo Territoriale, con la squalifica per
una giornata di gara, per recidività in ammonizioni (IV infr.). Al caso di specie, non vertendosi in tema di
squalifica automatica, si applica il principio, del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive che la squalifica
—————————————————————————————————————————————————————–
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010 Pagina 2329
di un calciatore, non espulso dal terreno di gioco, debba essere scontata a decorrere dalla gara ufficiale
immediatamente successiva al giorno di pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della sanzione a suo
carico. Orbene, in occasione della gara del 23.12.2009 e di quella, di cui al reclamo in esame (ovvero, le
due gare immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento), il
nominato calciatore Farina Alessandro è stato utilizzato, come si evince dai rapporti dei rispettivi arbitri. Di
conseguenza, egli ha partecipato, alla gara in epigrafe, senza aver scontato la sanzione inflittagli, per cui,
non avendo titolo per prendervi legittimamente parte, è da considerare in posizione irregolare, agli effetti
disciplinari, in ordine alla gara medesima. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Finag Sisley Eboli, di infliggere a carico della società
Casagiove Futsal Eboli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di
Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-
6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
RECLAMO AZZURRA MARIGLIANO – GARA AZZURRA MARIGLIANO / GIUGLIANO LICOLA DEL
25.03.2010
Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Azzurra Marigliano per la gara in epigrafe,
avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Rinaldi Fabio (nato
il 14.03.1988), esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva l'infondatezza dell'atto. La società reclamante
assume che il calciatore innanzi nominato fosse gravato da squalifica, per quarta ammonizione, non
scontata, all'atto della disputa della gara. Viceversa, il predetto calciatore era stato squalificato, per cumulo
di ammonizioni, come dal Comunicato Ufficiale n. 48 del 26.11.2009, pag. 945, del C.R. Campania, in
ordine alla gara del 21.11.2009. Al caso di specie, non vertendosi in tema di squalifica automatica, si
applica il principio, del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive che la squalifica di un calciatore, non
espulso dal terreno di gioco, debba essere scontata a decorrere dalla gara ufficiale immediatamente
successiva al giorno di pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della sanzione a suo carico. Orbene, in
occasione della gara del 28.11.2009 (Giugliano Licola – Futsal Solofra), immediatamente successiva alla
pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento, il nominato calciatore non è stato inserito nella distinta
di gara. Di conseguenza, egli ha scontato la squalifica a suo carico, per cui aveva titolo per prendere
legittimamente parte alla gara, di cui al reclamo in esame. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Azzurra Marigliano; di omologare il risultato conseguito sul
campo (1-2 a favore della società Giugliano Licola); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della medesima società Azzurra Marigliano.
— GARE DEL 17/ 4/ 2010 —
A CARICO

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